Ordinanza 03430-2015 Consiglio di Stato

Non è una presa in giro è l’ennesima vittoria, anche se di vittorie non ne abbiamo bisogno visto che quotidianamente e nonostante le ingiurie che riceviamo gratuitamente come MASSOFISIOTERAPISTI andiamo avanti con il nostro lavoro nel rispetto della legge dello Stato.

Perché chi le legifera è il Parlamento e non le Associazioni, anche se alcune di esse ci hanno paragonato ad acqua sporca da depurare, dimenticandosi che la figura del Massofisioterapista è NORMATA ai sensi della LEGGE 403/71, che sia gradita oppure no, ma si da il caso che esista e soddisfi anche le richieste della Normativa Europea.

La pdfSentenza del C.D.S. numero 01105/2015 177.92 KB. sancisce che:

  • punto 8 dice: “…deve, in primo luogo, evidenziarsi che non ha fondamento normativo la tesi sostenuta dall’ Università secondo cui l’equipollenza prevista dal d.m.27 luglio 200 riguarderebbe solo i diplomati MASSOFISIOTERAPISTI conseguiti entro il 17 marzo 1999, a seguito di corsi iniziati entro il dicembre 1995…”

 

Al contrario, ai sensi dell’art. 1 del d.m. 27 luglio 2000, l’equipollenza vale per tutti i titoli di MASSOFISIOTERAPISTA conseguiti in base alla legge 19 maggio 1971, n.403, a prescindere dalla data di conseguimento o di inizio dei corsi, cui il citato decreto non attribuisce alcuna rilevanza.

  • punto 9 : “…Appurato che il diploma di MASSOFISIOTERAPISTA posseduto dall’originario ricorrente rappresenta TITOLO EQUIPOLLENTE al diploma universitario di Fisioterapista, non hanno pregio le ulteriori censure sollevate…”

 

Questo non lo abbiamo scritto ne deciso Noi, anche se lo avevamo sempre sostenuto, nel rispetto della Legge .

Il 30 luglio 2015 il C.D.S. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato pdfOrdinanza numero 03430/201572.44 KB sul ricorso n. 5475 del 2015. Le frasi salienti:

Ritenuto “prima facie” che: – non essendo intervenuto alcun atto che abbia ricondotto la figura professionale del Massofisioterapista tra quelle da riordinare, né tantomeno atti di riordinamento del relativo corso di formazione o di esplicita soppressione, la professione (e relativa abilitazione) de qua sia in sostanza rimasta configurata nei termini del vecchio ordinamento (Legge 19 maggio 1971 n. 403), con conseguente conservazione dei relativi corsi di formazione (cfr. Consiglio di Stato sez. III 17 giugno 2013 n.3325); – in attesa della determinazione da parte del Ministero della Salute, la cui esigenza viene sottolineata nel provvedimento oggetto del giudizio, di “un quadro giuridico chiaro per il riordino”, appare prevalente l’interesse, della ricorrente ma anche della collettività, alla detta “CONSERVAZIONE”.

Per l’ennesima volta si parla di professione e relativa abilitazione, le sentenze e la Legge dello Stato parlano chiaro, ma tutti i giorni siamo vittime di soprusi a questo punto è ora di dire basta e riprenderci la dignità che ci è stata tolta e ci viene tolta ogni giorno.
Non siamo terapisti di serie B, abbiamo un profilo professionale che ci è stato assegnato e abbiamo studiato per questo.
Ora basta, se qualcuno ha sbagliato è giusto che si scusi o paghi di conseguenza.

Riflettete cari colleghi, qualcuno si batte quotidianamente per avere risultati e non si ferma nel’orticello di casa.
Riflettete gente, riflettete e già… e già… siamo ancora qua e nessuno ci schioderà, anche se qualcuno lo farebbe volentieri…