COMUNICATO STAMPA

Iva e Massofisioterapisti: La cassazione sospende la sentenza sul ricorso dell’Agenzia delle Entrate e chiede ai giudici europei se, in linea con i principi europei, sia lecito il disconoscimento del diritto all’esenzione iva per il mft iscritto negli elenchi speciali.
La questione relativa all’applicazione dell’esenzione IVA alle prestazioni professionali dei massofisioterapisti torna al centro del dibattito giuridico e fiscale. La Corte di Cassazione ha infatti deciso di rinviare ogni valutazione definitiva fino a quando non si pronuncerà la Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Il contenzioso riguarda un professionista in possesso del diploma conseguito dopo il 1999 e inserito negli elenchi speciali ad esaurimento previsti dalla normativa nazionale. L’Agenzia delle Entrate ritiene che tali operatori non possano beneficiare automaticamente dell’esenzione IVA prevista per alcune professioni sanitarie, mentre la difesa dei contribuenti sostiene che il riconoscimento normativo e l’iscrizione negli elenchi speciali confermino la piena legittimità dell’attività svolta senza applicazione dell’imposta.
Con un’ordinanza interlocutoria, la Suprema Corte ha scelto di attendere l’interpretazione dei giudici europei, chiamati a chiarire “se sia conforme ai principi di diritto unionale il disconoscimento del diritto all’ esenzione di IVA in relazione alle prestazioni rese dai massofisioterapisti iscritti all’albo speciale ad esaurimento successivamente alla data del 17 marzo 1999” .
La futura decisione della Corte UE potrà incidere in modo significativo sull’intero settore, offrendo un orientamento definitivo sia per i professionisti coinvolti sia per le numerose controversie ancora aperte davanti ai giudici tributari.
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