Cari Colleghi, oggi a quanto sembra è stato reso noto il Decreto attuativo che ci riguarda, abbiamo visto tutti o quasi il comunicato pubblicato dal Ministro della Salute.

Logicamente sino a che non avremo la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale non possiamo dare il tutto per scontato.

Riguardo ai vari commenti a dir poco, sconci o poco ortodossi per non dire vergognosi e volgari, si vorrebbe ricordare a tutti gli ignoranti in materia che per quanto riguarda :

L’articolo 4, comma 9, lettera c), della legge 11 gennaio 2018, n. 3, il quale
stabilisce che i collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica sono trasformati in Ordini dei tecnici
sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della
prevenzione;
VISTO il decreto del Ministro della Salute del 13 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 3 aprile 2018, concernente l’istituzione degli albi
professionali presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;
VISTO il comma 4-bis, dell’articolo 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto
dall’articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che ferma
restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell’equivalenza dei titoli
del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006,
n. 43, coloro che svolgono o abbiano svolto un’attività professionale in regime di lavoro dipendente
o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci
anni, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione
sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad
esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni
sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;
VISTO il comma 538, dell’articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale
prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 145 del
2018, con decreto del Ministro della Salute sono istituiti gli elenchi speciali di cui al comma 4-bis
dell’articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
VISTO il comma 540, dell’articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale
prevede che l’iscrizione negli elenchi speciali di cui al comma 4-bis dell’articolo 4 della legge 26
febbraio 1999, n. 42, cui si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle
mansioni esercitate, in ragione del titolo, nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di
entrata in vigore della medesima legge n. 145 del 2018;
TENUTO CONTO che le disposizioni di cui al comma 4-bis dell’articolo 4 della legge 26
febbraio 1999, n. 42, introdotto dall’articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si
riferiscono ai soggetti che non possono essere inseriti negli albi delle professioni sanitarie e che, per
esercitare la propria attività, devono iscriversi entro il 31 dicembre 2019 negli elenchi speciali ad
esaurimento, per essi esclusivamente istituiti;
RITENUTO pertanto di dare attuazione a quanto previsto dal citato comma 538,
dell’articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Non si tratta di una sanatoria  ma bensì del sospirato riordino atteso da oltre 20 anni,( sufficiente studiare o leggere tutto il profilo giuridico di otre 13 Professioni Sanitarie  dal 1992 ad oggi).

Rimaniamo fiduciosi in attesa

http://www.quotidianosanita.it/m/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=76448

https://www.facebook.com/groups/UNIMFT/permalink/2102186273408456/