Sentenza 04572-2015 del Consiglio di Stato
Anche questa attesa sentenza del CDS, cosi attesa da tutti, chiarisce senza ombra di dubbio quello che abbiamo sempre affermato:
il Massofisioterapista esiste e non è una figura abusiva
Con
Sentenza n. 4572 del 30 settembre 2015178.92 KB, il Consiglio di Stato ha, unificando contenziosi attivati dall’Associazione Italiana dei Fisioterapisti a partire dal 2006, definito il giudizio promosso dall’Associazione stessa nei confronti della Regione Umbria e dell’Istituto Enrico Fermi di Perugia, ed avente ad oggetto la figura del Massaggiatore Massofisioterapista ex lege n. 403/71.
La sentenza, nel rigettare l’appello di AIFI perché infondato, chiarisce come la legge n. 43/2006, completando il percorso inaugurato dal decreto legislativo 502/1992, attraverso le varie disposizioni di legge, preveda sia professioni sanitarie di livello universitario (art. 1 comma 1, che fa riferimento diretto ed esclusivo alla legge n. 251/2000), che “figure sanitarie atipiche” (appunto gli operatori di interesse sanitario), diverse da quelle ricomprese nel primo comma dell’art. 1 e nell’ambito delle quali può essere fatto rientrare il Massaggiatore Massofisioterapista.
Di particolare importanza, appare poi la posizione assunta dal Collegio in ordine alle fonti normative che regolano la figura: “non essendo intervenuto atto di individuazione della figura del massofisioterapista come una di quelle da riordinare, né tantomeno atti di riordinamento del relativo corso di formazione o di esplicita soppressione, la professione (e relativa abilitazione) de qua è in sostanza rimasta configurata nel termini del vecchio ordinamento (L. 19 maggio 1971 n. 403, il cui art. 1, comma 1, ha conferito all’attività di massaggiatore e massofisioterapista natura giuridica di libera professione – cfr. Cons. St., Sez. IV, 23.11.1985 n. 567), con conseguente conservazione dei relativi corsi di formazione […]”, con grassetto e sottolineatura aggiunti.
L’inequivoco richiamo al vigente ordinamento statale, in virtù del quale si chiarisce che per il Massaggiatore Massofisioterapista “non si versa nell’ipotesi di introduzione di una nuova figura professionale, né di mantenimento in vita di figure soppresse, né di prevedere un percorso formativo diverso da quanto previsto dal legislatore statale” (competenze che peraltro esulano da quelle regionali, per costante giurisprudenza costituzionale), spiega anche il rigetto della censura di AIFI in ordine alla “mancata istituzione da parte della Regione del “nuovo profilo” di massofisioterapista quale “operatore di interesse sanitario […]”: nessuna istituzione della figura a livello regionale poteva infatti avvenire, sia perché non consentita al legislatore regionale e sia perchè, soprattutto, la figura è già istituita e normata (anche con riferimento ad ordinamento didattico e mansionario) da legislazione statale, rimanendo altresì chiara ed indiscutibile la permanente validità dei corsi di formazione.
Nell’ambito della motivazione della sentenza, inoltre, la inequivoca sottolineatura della natura anche di libera professione del Massaggiatore Massofisioterapista chiarisce la portata del riferimento alla mancanza di autonomia professionale degli operatori di interesse sanitario, da mettere evidentemente in relazione con la relativa ed innegabile ausiliarietà rispetto al medico, cui è in via esclusiva riservata autonomia nella diagnosi e nella terapia. Ne segue che il Massaggiatore Massofisioterapista come figura sanitaria atipica non ha affatto la natura di un operatore di interesse sanitario dequalificato e privo di una propria dignità professionale e di un proprio spessore ontologico, come avrebbe voluto AIFI, bensì ha la natura di un soggetto che eroga prestazioni sanitarie in ausilio all’opera del medico. Del resto, non potrebbe riconoscersi alcuna equipollenza tra il massofisioterapista e il fisioterapista anche ai soli fini della riconversione creditizia (come recentemente ha ancora statuito il Consiglio di Stato con la sentenza 1105 del 7 marzo 2015) qualora le prestazioni erogate dal massofisioterapista non fossero esse stesse sanitarie.
La pronuncia del Consiglio di Stato in esame, pertanto, non solo chiarisce che la riconducibilità del Massaggiatore Massofisioterapista al novero degli operatori di interesse sanitario è semplicemente una conseguenza dell’applicazione della vigente legge n. 43/2006 in tema di attività sanitarie (senza che ciò costituisca in alcun modo una diminutio, in termini di mansioni) ma soprattutto ribadisce come la stessa risulti regolata da normativa statale pienamente vigente ed in particolare dalla legge n. 403/71, che ne ribadisce la natura di libera professione, con l’autonomia evidentemente propria degli operatori “serventi” ed “ausiliari” del medico.
Siamo ora ricchi di speranza che una volta per tutte venga comunicato a tutti gli organi di controllo competenti e ai pazienti che il Massofisioterapista indipendentemente dalla data in cui si è diplomato e si diplomerà non è una figura di secondo piano e non è un abusivo della riabilitazione, vedasi e leggasi sentenza allegata augurando una buona lettura e un buon lavoro a tutti.